IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Toscana, secondo i principi contenuti nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo) volte: a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio; b) ad agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio; d) a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici; e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale; f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile; g) a favorire i rapporti tra citta' e campagna.