IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La regione Toscana, secondo i principi contenuti nella legge 5
dicembre 1985, n.  730,  sostiene  l'agricoltura  anche  mediante  la
disciplina  di  idonee  forme di turismo nelle campagne (agriturismo)
volte:
     a)  a  favorire  lo  sviluppo  agricolo  e   forestale   ed   il
riequilibrio del territorio;
     b)  ad  agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone
rurali  attraverso  l'integrazione  dei  redditi  aziendali   ed   il
miglioramento delle condizioni di vita;
     c)  al  miglior  utilizzo  del  patrimonio  rurale  naturale  ed
edilizio;
     d) a favorire la conservazione e la  tutela  dell'ambiente  e  a
valorizzare i prodotti tipici;
     e)  a  tutelare  e  promuovere  le  tradizioni  e  le iniziative
culturali del mondo rurale;
     f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile;
     g) a favorire i rapporti tra citta' e campagna.